A tale documentazione si applicano le norme in materia di consultabilità come stabilite nel Codice dei beni Culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). In particolare, poiché tutti i documenti versati, anche se di data molto recente, sono stati accuratamente valutati dai soggetti versanti e nel caso declassificati, ai fini della sicurezza dello Stato essi non hanno più carattere riservato e quindi sono liberamente consultabili. In questo senso si è espressa anche la Commissione consultiva per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d’archivio riservati operante presso il Ministero dell’Interno.
Qualche cautela è invece opportuna per la tutela della riservatezza e della sicurezza delle persone. Pertanto, nel caso in cui all’atto del versamento sia segnalata la presenza di documenti contenenti dati e/o informazioni da tutelare sotto questo profilo, la consultazione avviene secondo le norme in vigore, le quali prevedono l’oscuramento di tali dati o, nel caso ciò non sia possibile, la richiesta di autorizzazione alla loro consultazione da parte della Commissione sopra citata.
Ne consegue che anche il rilascio di copie dei documenti versati, o la loro diffusione, non può che tener conto di tale esigenza.
Quanto al rilascio di copie di nuclei dei documenti versati, nella loro integralità, è opportuno richiamare quanto prescritto nella medesima Direttiva ove si conferma che i documenti versati si consultano presso l’Archivio centrale dello Stato.
In alcuni casi, tuttavia, soprattutto in considerazione delle finalità delle associazioni che si sono costituite tra i familiari delle vittime di quelle gravi vicende, si è ritenuto di poter rilasciare copia della documentazione pervenuta in formato digitale e di quella che in futuro potrà essere digitalizzata, stipulando allo scopo una specifica convenzione che disciplini la consegna e l’uso della documentazione.
I documenti cartacei versati restano comunque disponibili presso l’Archivio centrale dello Stato, ove è assicurata la conservazione unitaria dei carteggi e la loro organica consultazione.